Sostenibilità
DISCLOSURE SULLA SOSTENIBILITÀ (AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4, PAR. 1, LETT. (B) E 5 SFDR)
INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ ALL’INTERNO DEL PROCESSO DI INVESTIMENTO
Al fine di adeguarsi ai principi di investimento responsabile, Gradiente ha adottato un codice (Environmental, Social e Governance Policy) per un approccio strutturato alla gestione delle tematiche ambientali, sociali e di corporate governance (ESG, ovvero Environmental, Social e Governance) per sé stessa e per la selezione e gestione delle partecipate.
Uno dei motivi è la convinzione che adottando un approccio ESG sia possibile raggiungere una crescita migliore, un risparmio di costi e una migliore profittabilità in termini di ritorni di lungo periodo rispetto ad un approccio tradizionale e, allo stesso tempo, incrementare la nostra reputazione e rafforzare le relazioni con gli stakeholder. Gradiente SGR, quindi, mediante la gestione dei fondi di investimento e delle società target, si pone come obiettivo quello di associare alla massimizzazione dei ritorni, l’adozione dei principi di finanza responsabile. Tutto questo è possibile grazie ad un’integrazione tra i tradizionali strumenti di analisi finanziaria con quelli ambientali, sociali e di buona governance sia durante il processo di valutazione dell’investimento sia durante il periodo di detenzione delle partecipate, al fine di considerare i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento.
In particolare, i rischi di sostenibilità sono intesi come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo o potenziale sul valore dell’investimento, come definiti dall’art. 2, punto 22 del Regolamento UE 2019/2088. In particolare:
- il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali, include, ed esempio, il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici: ad esempio, eventi climatici frequenti e di grave intensità possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall’adeguamento delle stesse ad un’economia a basse emissioni di carbonio;
- il rischio di sostenibilità relativo alle questioni sociali può includere diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti;
- il rischio di sostenibilità relativo alle questioni legate alla governance, può includere, tra gli altri, la composizione e l’efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, engagement degli azionisti, la corruzione. In tale tipologia di rischio di sostenibilità rientrano i rischi che possono avere un impatto sull’efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale.
Il processo di investimento adottato dalla SGR è integrato dal procedimento di screening, assessment e due diligence da condurre sulle società/enti oggetto di investimento (anche) in ambito ESG.
Di seguito una sintesi delle principali fasi in cui si articolerà il suddetto procedimento ESG:
- preventiva esclusione degli investimenti in settori espressamente vietati;
- effettuazione di due diligence, anche in merito ai fattori ESG, secondo le seguenti tre principali direttrici:
- predisposizione e l’utilizzo di appositi questionari informativi riferiti ai fattori ESG, diretti ad una preliminare valutazione dei fattori di buona governance, ambientale e sociale;
- l’assistenza di (e la cooperazione con) un consulente (appositamente designato) con competenze specifiche nella valutazione dei fattori ESG rispetto alle singole operazioni di investimento, al fine di identificare sia i profili di rischio che le opportunità connesse all’investimento di riferimento;
- l’esecuzione di specifiche due diligence ambientali, ove il fattore di rischio ambientale risulti potenzialmente significativo con riferimento al settore di attività in cui opera la società/ente oggetto di investimento.
In base agli esiti della due diligence, effettuata anche attraverso la considerazione di specifici indicatori ESG, la SGR valuta l’investimento (ad esempio se è tale da permettere la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali nonché il rispetto delle buone prassi di governance in coerenza con la politica di investimento) e i relativi rischi, inclusi quelli di sostenibilità.
Data pubblicazione 10.03.2021
1° aggiornamento 27.12.2022
2° aggiornamento 13.02.2023
DICHIARAZIONE SULLA NON CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITA’
La SGR non considera gli effetti negativi delle decisioni di investimento assunte per conto dei FIA gestiti sui fattori di sostenibilità (Principal Adverse Impacts – PAI) alla luce di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento UE 2019/2088. La motivazione di tale posizione risiede nella limitata disponibilità di informazioni e di dati necessari per l’adeguata valutazione e rendicontazione secondo le modalità previste dalla normativa. Gradiente SGR tuttavia si impegna a guidare progressivamente le società in portafoglio nell’implementazione di adeguati processi di monitoraggio ESG.
Data pubblicazione 10.03.2021
1° aggiornamento 27.12.2022
2° aggiornamento 13.02.2023
3° aggiornamento 17.10.2024
INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ ALL’INTERNO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE
Le attuali politiche di remunerazione prevedono, tra gli indicatori qualitativi di valutazione specifici relativi all’attività di gestione del portafoglio, l’attuazione di politiche, a livello di società partecipate, per la gestione dei rischi di sostenibilità, come definiti dall’art. 2, punto 22 del Regolamento UE 2019/2088 (fra cui, inter alia, implementazione di pratiche di gender diversity, previsione di politiche volte alla minor produzione di carta, sviluppo di specifiche policies concernenti la disciplina di pratiche di smart working laddove applicabili).
Inoltre, la SGR, al fine di garantire che, a parità di attività svolta, il personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di condizioni (criteri meritocratici e valutazione delle competenze professionali) per il suo riconoscimento e pagamento, (i) assicura la neutralità dei trattamenti retributivi (in misura fissa e variabile) rispetto a elementi di diversità e (ii) garantisce a ogni dipendente equità e pari opportunità in termini di avanzamenti di carriera e aumenti retributivi.
Data pubblicazione 10.03.2021
1° aggiornamento 04.04.2023
Si riporta in allegato l’Informativa sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell’art.10 SFDR del fondo Gradiente III.